Statuto

20 marzo 2017

Banda Musicale Comunale Moena

ART. 1

È costruita l'associazione Banda Musicale Comunale Moena. È una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I cap. III, art.36 e seg. del codice civile nonché del presente statuto.

ART. 2

L'associazione Banda Musicale Comunale Moena persegue i seguenti scopi:

  • Diffondere la cultura Musicale e locale;
  • Ampliare la conoscenza della Cultura Musicale, difendere e promuovere la Cultura e la tradizione Ladina, attraverso contatti fra persone, enti e associazioni;
  • Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi Culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
  • Favorire la diffusione e conoscenza della musica bandistica in favore della popolazione locale, degli ospiti ed infondere anche nei giovani la tradizione bandistica che è gloria e vanto nel Paese.

ART. 3

L'associazione Banda Musicale Comunale Moena per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

  • Attività culturali: Concerti, corsi di musica per bambini e ragazzi a partire da dieci anni e per giovani e adulti;
  • Attività di formazione: Corsi di formazione per giovani allievi e per tutti coloro che intendono aderire alla associazione musicale, corsi di perfezionamento per i soci ordinari.

ART. 4

L'associazione Banda Musicale Comunale Moena è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

  • Soci ordinari: Mazziere, porta bandiera, vivandiere, bandisti.
  • Soci onorari a vita: Soci ordinari che hanno conseguito 40 anni di attività nell'associazione, o su delibera del Direttivo.

Per far parte dell'associazione non è previsto alcun versamento di quote. Eventuali quote o contributi associativi versati non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

ART. 5

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal consiglio Direttivo su proposta dello stesso o del Maestro Direttore.

ART. 6

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio nell'associazione, il consiglio direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: Richiamo, diffida, espulsione dalla associazione.

ART. 7

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e del regolamento e per la nomina degli organi direttivi della Associazione. Il direttivo di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

ART. 8

Le risorse economiche della associazione sono costituite da:

  • Beni immobili e mobili;
  • Contributi;
  • Donazioni e lasciti;
  • Rimborsi;
  • Complesso strumentale, costumi ladini in dotazione ai Bandisti nonché quelli esistenti in sede, costumi ladini delle vivandiere, la bandiera gli stendardi e l'archivio musicale.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 9

L'anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di novembre. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART. 10

Gli organi dell'associazione sono:

  • L'assemblea dei soci;
  • Il consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Consiglio dei revisori;
  • Collegio dei probiviri;

ART. 11

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione, ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto a un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno la metà più uno degli associati.
In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti;
In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

ART. 12

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • Elegge il Presidente il Vice Presidente il Segretario e il Consiglio Direttivo;
  • Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  • Approva il Regolamento interno;

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'associazione.

ART. 13

Il consiglio direttivo è composto da:

  • Il Presidente
  • Il Vice Presidente
  • Il Segretario
  • Il Maestro Direttore
  • Il rappresentante delle Vivandiere
  • Cinque consiglieri

Tutti, sono eletti dall'assemblea fra i propri componenti. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni. Il consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea ordinaria e/o straordinaria.

ART. 14

Il consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione Banda Musicale Comunale Moena. Si riunisce ogni qualvolta ci sia necessità ed è convocato da:

  • Il Presidente
  • Il Maestro Direttore
  • Da almeno due componenti su richiesta motivata
  • Richiesta motivata e scritta da almeno il trenta per cento dei soci

Il consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • Predisporre gli atti da sottoporre allassemblea;
  • Formalizzare le proposte per la gestione della associazione;
  • Elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relativa al periodo di un anno;
  • Elaborare il bilancio preventivo che deve contenere suddivisi in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative allesercizio annuale successivo. Dopo ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo della Associazione.

ART. 15

Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione; Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

ART. 16

Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione, da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

ART. 17

Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.

ART. 18

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto al Comune di Moena.

ART. 19

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie, regolarmente documentate.

ART. 20

Per quanto non previsto da presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.


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